Disciplina fiscale per le vendite e-commerce all’estero
Scopri le leggi fiscali applicate negli paesi esteri per poter vendere con il tuo e-commerce senza preoccupazioni anche all’estero
Se il tuo e-commerce opera in altri paesi, le leggi fiscali per le vendite all’estero possono variare ed è importante sapere cosa fare per processare le fatture nel modo corretto. Dopo che il tuo cliente effettuerà il pagamento, segue l’esecuzione dell’ordine di acquisto che si distingue in:
- commercio elettronico diretto: cessione elettronica di beni virtuali o di servizi. Per la dichiarazione IVA tali operazioni sono prestazioni di servizi;
- commercio elettronico indiretto: cessione fisica di beni materiali, per la quale si conclude il contratto e si effettua il pagamento. Per la dichiarazione IVA tali operazioni si qualificano come cessione di beni;
E-commerce B2B
Nella vendita B2B l’operazione non è rilevante ai fini IVA nel territorio Italiano, quindi le fatture non sono imponibili ai fini IVA (secondo l’art. 41in caso di cessione di beni, la prestazione dei servizi è fuori campo IVA). Il regime di tassazione seguito è quello dello stato del committente (colui che acquista) e l’IVA viene applicata tramite autofattura. L’acquirente verserà l’IVA nel proprio Paese, emettendo ed integrando la fattura ricevuta secondo la tecnica del “reverse-charge” (il fornitore emette una fattura con il solo imponibile indicando espressamente in fattura la dicitura).
Per la dichiarazione Iva in Italia:
inviare elenchi mensili: se le cessioni di beni e/o servizi resi sono uguali o maggiori di 50.000 euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
inviare elenchi trimestrali: se le cessioni di beni e/o servizi resi sono sotto i 50.000 euro.
E-commerce B2C
Nell’e-commerce B2C le vendite all’estero sono assoggettate all’IVA del Paese di residenza dell’acquirente se le soglie di fatturato su base annua, stabilite dai vari Paesi UE, sono superate. Invece un e-commerce indiretto B2C all’interno della Comunità Europea si fattura con IVA italiana, solo se l’ammontare delle vendite nel paese è “sottosoglia” (attualmente pari a solo € 10.000 nella maggior parte dei paesi).
Altrimenti è obbligatoria l’adesione al sistema OSS con addebito IVA del paese destinatario e versamento nello stato di appartenenza mediante apposito servizio dell’Agenzia Entrate. L’aliquota IVA applicabile infatti è quella del paese in cui vengono svolte le attività di vendita, che va mantenuta però solo fino al raggiungimento delle soglie previste dalla Comunità Europea.
E-commerce B2B
Nel caso di vendite online B2B extra UE si emette fattura senza IVA insieme alla bolletta di esportazione, quindi bisogna presentare la dichiarazione di esportazione alla dogana di partenza e ottenere il visto da quella di arrivo.
E-commerce B2C
Per le vendite B2C in paesi extra UE viene emessa regolare fattura fiscale, esente IVA Ex Art.8. La merce spedita alla dogana sarà soggetta a IVA e dazi del paese di destinazione (a carico del cliente consumatore finale).
Nel caso di reso di merce da parte del cliente estero all’impresa italiana, l’impresa che ha venduto tramite e-commerce deve occuparsi dell’esportazione dal paese estero (quindi del rientro in Italia), dichiarando i beni per l’importazione definitiva, oppure adottando la soluzione del rientro in franchigia doganale:
- emettere nota credito a storno (totale o parziale) della fattura precedentemente emessa;
- gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino), provvedendo comunque a rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond per il periodo d’imposta successivo.